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Statuto dell’Accademia dello Spiedo d’Alta Marca

Art. 1 – COSTITUZIONE

  1. È costituita la libera Associazione “ACCADEMIA DELLO SPIEDO D’ALTA MARCA” tra: Comune di Pieve di Soligo, Slow Food delle Colline Trevigiane, Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave e Associazione Pro Loco di Pieve di Soligo.

Art. 2 – SEDE

  1. L’Associazione ha la sede legale presso Villa Brandolini, Centro di Cultura Francesco Fabbri, in Piazza Libertà, 7 a Pieve di Soligo (TV).
  2. L’Associazione svolge la sua opera in tutto il territorio italiano con durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro. Il trasferimento della sede societaria all’interno del Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – SCOPI

  1. L’Associazione considera lo Spiedo elemento di cultura gastronomica, legato alla storia e alla tradizione alimentare del territorio.

Per individuare lo spiedo come prodotto dell’Alta Marca l’Associazione favorisce:

  1. lo studio della storia e dell’evoluzione tecnica, tecnologica e gastronomica dello spiedo;
  2. la ricerca, sotto l’aspetto artistico, culturale e delle tradizioni folcloristiche e popolari, riferentesi allo spiedo,
  3. la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della tradizione dello spiedo, anche in abbinamento con altri prodotti del territorio;
  4. il controllo della filiera agroalimentare.

Art. 4 – FONDO COMUNE E PROVENTI

Il fondo comune della Associazione “Accademia dello Spiedo d’Alta Marca” è costituito:

  • dalle quote sociali (la quota sociale è intrasmettibile e non rivalutabile);
  • da fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio);
  • da contributi di Enti, Associazioni e privati;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • da arredamenti ed attrezzature varie;
  • da beni mobili ed immobili;
  • da proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e manifestazioni di sorta;
  • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.

I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o di capitale, non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.

In sede di approvazione del Bilancio Consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

Art. 5 – SOCI

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

  1. Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
  2. Soci Ordinari: persone fisiche, Associazioni (es. PRO LOCO), nella persona del legale rappresentante o suo delegato, che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci Ordinari è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
  3. Soci Sostenitori: persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Associazioni, ristoratori, aziende di somministrazione o ricettive che per la loro professione operano nel settore, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, a cui interessa l’attività dell’Associazione e si impegnano, su specifici progetti, a sostenerla con apporti di denaro e/o fornitura di beni e servizi. Non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

La qualifica di Socio Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo su segnalazione di un socio. Eventuali contestazioni vengono rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte di norma a titolo di volontariato ed in forma gratuita. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione “Accademia dello Spiedo d’Alta Marca”:

  1. Assemblea dei Soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Collegio dei Probiviri

Art.  7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea, regolarmente costituita da tutti i soci dell’Associazione, rappresenta l’universalità dell’Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci nei limiti consentiti dalle norme e nel rispetto delle competenze dell’istituzione che eventualmente rappresenta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, assistito dal Segretario.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Alle Assemblee prendono parte, con diritto di voto, i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio potrà rappresentare per delega non più di tre (3) Soci.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

All’assemblea prendono altresì parte, senza diritto di voto, i soci sostenitori.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l’ordine del giorno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L’ Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:

  • determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione;
  • determinazione annuale della quota sociale di adesione;
  • approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e della programmazione annuale;
  • approvazione e deliberazione dei Regolamenti interni;
  • elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • esclusione dei soci per valido motivo.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione:

  • Qualora ne ravvisi la necessità
  • Su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo
  • Su richiesta di almeno 2/3 dei Soci

L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 2/3 dei socie e con decisione deliberata con la maggioranza dei presenti a riguardo di:

  • modifiche statutarie
  • argomenti di carattere straordinario previsti dallo statuto e dalla normativa vigente
  • scioglimento dell’associazione con le maggioranze previste dall’art. 7 del presente Statuto.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque e non superiore a sette, di cui:
tre in rappresentanza dei Fondatori:

  • un Rappresentante del Comune di Pieve di Soligo, nominato dal Sindaco, il quale agisce nei limiti del mandato conferitogli
  • il Presidente di Slow Food delle Colline Trevigiane o suo delegato
  • un Rappresentante designato congiuntamente dal Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave e dall’Associazione Pro Loco di Pieve di Soligo

I tre membri restano in carica fino al perdurare della loro rappresentanza elettiva. In caso di rinnovo delle elezioni o di rinnovo dei mandati subentrano ai non confermati, i nuovi eletti con la loro personale presenza o con specifica delega.

da due a quattro: nominati dall’Assemblea tra i soci ordinari.

L’Assemblea, dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di votazione, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto vietati.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

  • promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini previsti dallo Statuto
  • formulare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea e attuarne le successive deliberazioni
  • predisporre i regolamenti e disciplinari e le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea ordinaria
  • esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposto dal segretario
  • eleggere al proprio interno il Presidente

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, comunque almeno tre (3) volte all’anno, o dietro richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Per l’attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige il verbale delle riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sovrintende al normale funzionamento dell’ufficio, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporlo al Consiglio Direttivo, ed attua gli adempimenti che gli sono demandati. Può assolvere anche il compito di Tesoriere. E’ responsabile, insieme con il Presidente, della tenuta dei registri, dai quali risulta la gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione.

Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l’esecuzione di speciali deliberazioni, il Consiglio può nominare apposite Commissioni.

Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, e potrà sostituirlo fino alla scadenza del Consiglio, con il primo dei non eletti.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è investito dalla legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente ha il mandato di curare l’osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi dell’ Associazione; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione dell’Associazione, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l’ordine del giorno.

Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da uno o più Vice Presidenti, ai quali può demandare specifiche funzioni di rappresentanza e di gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente, che ne risponde nei confronti dell’Assemblea.

Art. 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il controllo delle norme statutarie e la gestione di eventuali controversie all’interno dell’Associazione sono effettuati dal Collegio dei Probiviri composto da tre (3) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Art. 11 – ESPERTI

Per lo studio e la valutazione di particolari problematiche e la formulazione di proposte attinenti l’attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza di Esperti di provata esperienza e professionalità.

Tali Esperti possono presenziare alle riunioni dei Consigli alle quali sono invitati, senza diritto di voto.

Art. 12 – REGOLAMENTI

Le attività istituzionali, il perseguimento degli scopi, e tutti gli atti dell’Associazione, degli Organi istituzionali e delle Commissioni, possono essere disciplinati da appositi Regolamenti.

Ciascun Regolamento è adottato e deliberato dall’Assemblea dei Soci, alla quale viene trasmesso dal Consiglio Direttivo, con relazione motivata.

Art. 13 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate ed approvate dal Consiglio.

Art. 14 – RECESSO

Ogni Socio, fondatore o ordinario, può, in ogni momento, recedere volontariamente dall’Associazione a condizione che:

  • sia in regola con il versamento delle quote sociali;
  • ne manifesti l’intenzione con atto scritto indirizzato al Presidente.

Tutti i soci che non abbiano esplicitato la propria volontà di recedere entro il 30 novembre dell’anno in corso, sono considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota sociale.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

Art. 16 – NORMA TRANSITORIA – FASE DI AVVIAMENTO

I Soci fondatori, per consentire l’avvio nella fase iniziale delle attività, nominano il primo Consiglio Direttivo, designando due membri in aggiunta ai propri tre rappresentanti, e nominano un Presidente.

Entro il termine di un anno dovrà essere convocata l’assemblea per l’avvio dell’attività ordinaria con la nomina dei nuovi organismi dell’Associazione e l’avvio dell’attività ordinaria.

Art. 17 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.